Organi dell’Associazione
Consiglio Direttivo

Presidente:
Enrico Alessio

Tesoriere:
Filippo Allegro

Segretario:
Mauro Mattei

Consiglieri:
Stefano Armano
Fabrizio Cartabianca
Fabio Giardina
Stefano Juvara

Probiviri:
Alessio Giuseppe
Colombino Michele
Minuto Giovanni Battista.

STATUTO

Art. 1

E’ costituita l’ASSOCIAZIONE GEOMETRI, Associazione di volontariato, con sede in Genova Viale Brigata Bisagno 8/1-2 denominata correntemente ASSOGEOMETRI GENOVA.

Art. 2

L’ASSOCIAZIONE GEOMETRI è senza scopo di lucro, autonoma, apartitica, aconfessionale e riunisce sia i Geometri e Geometri Laureati iscritti all’Albo professionale ordinario che a quello dei praticanti sia i Geometri che al momento della domanda di iscrizione godono di un trattamento di quiescenza, senza distinzione di razza, sesso o religione.

L’Associazione persegue in via esclusiva finalità culturali, di formazione extra scolastica della persona, di promozione civile e morale e di promozione e solidarietà sociale. L’Associazione persegue le finalità anche attraverso l’attuazione di iniziative rivolte ai settori scientifico, educativo, della comunicazione sociale e culturale.

Essa si prefigge i seguenti scopi:

a) la solidarietà tra i propri iscritti ed anche tra tutti gli iscritti al Collegio dei Geometri ove esiste la Sezione Locale, a livello singolo e di famiglia;

b) la promozione ed il compimento di attività e servizi di volontariato nelle circostanze di tempo e luogo opportunamente ritenute;

c) la difesa e la tutela della professione di Geometra nei suoi vari aspetti culturali, legislativi ed operativi;

d) il potenziamento della libera professione di Geometra;

e) il perfezionamento della cultura professionale tra i propri iscritti;

f) intese, rapporti culturali ed iniziative promozionali con le Associazioni ed Organizzazioni delle libere professioni e con Associazioni e Organizzazioni aventi finalità analoghe;

g) il conseguimento dei più avanzati trattamenti di previdenza ed assistenza per i propri iscritti;

h) l’organizzazione e la promozione di corsi di aggiornamento professionale finalizzati alla professione di Geometra a scopo educativo e formativo e aperti anche ai non iscritti all’Associazione, comunque iscritti al relativo Albo professionale oppure anche ad altri Albi professionali diversi da quelli dei Geometri ed anche a tecnici laureati o diplomati non iscritti ad albi professionali.

i) attuare ogni forma di presenza nel mondo sociale, politico, culturale e istituzionale per il perseguimento degli scopi statutari.

j) incentivare e promuovere la figura del Geometra tra i neo diplomati ed in particolare tra coloro che intraprendono il praticantato per giungere a svolgere la libera professione. Tutte le prestazioni ordinarie dell’Associazione nei confronti dei propri Associati sono, a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso spese. Nessun Associato potrà ricevere compensi relativi all’attività svolta quale membro dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese preventivamente riconosciute dal Consiglio Direttivo dell’Associazione medesima, e salva comunque la prestazione di attività, anche formativa, nell’ambito delle proprie specifiche professionalità ed attività professionale eventualmente prestata a favore dell’Associazione, che dovrà essere retribuita secondo le vigenti tariffe professionali con importi non superiori alle stesse.

Art. 3

La durata dell’Associazione Geometri è illimitata.

Art. 4

Possono essere ammessi all’ASSOCIAZIONE GEOMETRI tutti coloro che ne presentino domanda e che abbiano i seguenti requisiti: (1) i Geometri già iscritti all’Albo, (2) i Geometri che al momento della domanda di iscrizione godono di un trattamento di quiescenza, (3) i praticanti iscritti all’apposito Albo tenuto dal Collegio di appartenenza, (4) i Geometri già iscritti all’Albo dei Geometri ed all’Associazione che a seguito di conseguimento di laurea o altro titolo di studio si iscrivano ad altro diverso Albo professionale.

La domanda di adesione deve essere inoltrata con la presentazione di almeno due Associati e l’ammissione deve essere espressamente deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione. Fanno eccezione i praticanti, per la cui iscrizione non occorre presentazione. Con l’iscrizione l’Associato si obbliga a dare il proprio contributo di attività a favore dell’Associazione, nell’osservanza e per il raggiungimento degli scopi dello Statuto. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa.

La qualifica di Associato si perde per:

a) dimissioni scritte;

b) morosità, oltre il termine di cui all’art. 10 protratta per oltre sei mesi dalla scadenza annuale, fatto salvo l’obbligo del pagamento della quota dovuta per il periodo.

c) indegnità, intesa come mancato rispetto delle norme deontologiche professionali;

d. inadempienza degli impegni associativi, ai sensi di legge e Statuto.

e) perdita dei requisiti di praticante senza la relativa successiva iscrizione all’Albo professionale.

In caso di morosità oltre il termine di cui all’art. 10, fino alla scadenza dei sei mesi successivi, l’Associato è da intendersi sospeso e perde automaticamente il diritto di ricevere comunicazioni e/o convocazioni da parte dell’Associazione. Perde anche il diritto di voto sino alla regolarizzazione della sua posizione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

L’ASSOCIAZIONE GEOMETRI è organizzata in sede provinciale con sezioni con sede comunale o zonale. In ogni sede comunale o zonale è prevista una sola sezione con un minimo di dieci associati. Potrà avvalersi di organismi consultivi e di coordinamento per l’attività sul piano provinciale, regionale e nazionale. Codesti organismi assumeranno la denominazione di “Consulta Provinciale”, “Consulta Regionale” e “Consulta Nazionale”. Fanno parte della “Consulta Provinciale” un membro per ogni Sezione Territoriale, a tal uopo nominato dai singoli Consigli Direttivi Sezionali. Fanno parte della “Consulta Regionale” un membro per ogni “Consulta Provinciale”, a tal uopo nominato dai membri della “Consulta Provinciale”. Fanno parte della “Consulta Nazionale” un membro per ogni “Consulta Regionale”, a tal uopo nominato dai membri della “Consulta Regionale”. La “Consulta Provinciale”, altresì ha il potere di dare ed impartire direttive ed istruzioni anche obbligatorie e vincolanti alle singole Sezioni Territoriali. La “Consulta Regionale”, altresì ha il potere di dare ed impartire direttive ed istruzioni anche obbligatorie alla “Consulta Provinciale”. La “Consulta Nazionale”, altresì ha il potere di dare ed impartire direttive ed istruzioni anche obbligatorie alla “Consulta Regionale”. La “Consulta Provinciale”, altresì ha il potere di decidere e di stabilire l’entità della quota annuale che ogni Sezione Territoriale per la Sezione stessa e per ogni iscritto deve versare alla stessa “Consulta Provinciale”. La “Consulta Regionale”, altresì ha il potere di decidere e di stabilire l’entità della quota annuale che la “Consulta Provinciale” deve versare alla “Consulta Regionale”. La “Consulta Nazionale”, altresì ha il potere di decidere e di stabilire l’entità della quota annuale che la “Consulta Regionale” deve versare alla “Consulta Nazionale”.

Art. 6

Sono organi delle Sezioni territoriali: 1) l’Assemblea degli Associati; 2) il Consiglio Direttivo 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Probiviri

NOMINA E POTERI DEI VARI ORGANISMI

Art. 7

L’Assemblea degli Associati è sovrana. Gli Associati maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Ogni Associato ha diritto ad un voto singolo, secondo il principio di cui all’art. 2532 II comma del C.C.. All’Assemblea degli Associati delle Sezioni territoriali compete: a) l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione territoriale e Collegio dei Probiviri; b) la formulazione dell’indirizzo programmatico ed operativo della Sezione territoriale; c) l’approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi e dei rendiconti della Sezione territoriale; d) la delibera in ordine a provvedimenti disciplinari nei confronti di Associati che ad essa si appellassero avverso le decisioni dei Probiviri e/o del C.D. prese in merito al loro comportamento.

L’Assemblea della Sezione territoriale degli Associati viene convocata dal Presidente di norma una volta all’anno, in forma ordinaria, e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del Consiglio Direttivo in carica, in forma straordinaria. L’Assemblea straordinaria, viene altresì convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati in regola con l’iscrizione annuale. La convocazione deve avvenire con avviso scritto, spedito almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere la data, ora e luogo di prima e seconda convocazione nonché gli argomenti posti all’O.D.G. L’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria sono validamente costituite in Prima Convocazione quando siano presenti o rappresentati i due terzi (2/3) degli aventi diritto, in Seconda Convocazione, le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti. Le deliberazioni sugli argomenti all’O.D.G., prese a semplice maggioranza, vincolano anche gli Associati assenti o dissenzienti. L’Assemblea determina gli orientamenti dell’Associazione in conformità con le finalità statutarie, approva la relazione del Presidente, approva i rendiconti preventivi e consuntivi dell’Associazione, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sulle altre materie previste dalla Legge e dal presente Statuto. L’Assemblea delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, sui provvedimenti disciplinari agli Associati e sulle eventuali modifiche od integrazioni del presente Statuto. E’ ammessa la presenza a mezzo delega scritta rilasciata ad altro Associato. Non è consentito il cumulo di più di tre deleghe. Dell’Assemblea presieduta dal Presidente dell’Associazione o, nel caso di impedimento o di assenza, dal suo sostituto, si deve redigere il relativo verbale da trascriversi nell’apposito libro che, preventivamente vidimato e con pagine progressivamente numerate, deve essere conservato negli Atti dell’Associazione. I verbali delle Assemblee devono essere inviati in copia ad ogni Associato. Il Presidente dell’Assemblea è coadiuvato da un Segretario che sarà proclamato senza particolari formalità dall’Assemblea. Al Segretario dell’Assemblea spetta il compito di trascrivere il verbale della riunione.

Art. 8

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di persone, elette dall’Assemblea degli Associati a scrutinio segreto tra coloro i quali hanno ottenuto il numero più alto di voti. Nel caso di parità di voti prevale l’eletto più giovane d’età. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni a decorrere dal relativo insediamento che deve effettuarsi entro il quinto giorno dalla proclamazione degli eletti e nel corso dell’apposita riunione che deve essere presieduta dal Consigliere più anziano d’età. Il numero dei componenti il C.D. è fissato nel numero minimo di n° 7 membri sino a 150 iscritti; n° 9 membri per un numero di iscritti superiore a 150 sino a 300; n° 11 membri per un numero di iscritti superiore ai 300. I Consiglieri eletti a loro volta eleggono nel loro interno, ed a scrutinio segreto, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che avrà anche la funzione di Vice Presidente nel caso di assenza del Presidente. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi non eletti dall’Assemblea sempre con priorità a quelli di minore età in caso di parità di voti. Il C.D. mantiene comunque la sua validità purché rimanga in carica la metà più uno dei suoi membri. Il Consigliere che non partecipi ai Consigli Direttivi per più di tre volte consecutive senza giustificazione potrà essere rimosso dalla sua carica dal C.D.. Al Consiglio Direttivo compete: a) l’esecuzione e l’attuazione delle decisioni assunte dall’Assemblea; b) il coordinamento dell’attività sociale; c) la predisposizione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti; d) deliberare richiami scritti e verbali ovvero dichiarare la decadenza o l’esclusione degli Associati nei e con le modalità previste dal presente Statuto, dare esecuzione alle delibere del Collegio dei Probiviri; e) la nomina del proprio rappresentante presso la Consulta Provinciale. f) sollevare dal mandato, se ritenuto, il Consigliere che non partecipi per più di tre Consigli consecutivi senza giustificati motivi; g) deliberare a maggioranza sulle domande di ammissione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene trascritto il relativo verbale nell’apposito registro ed a cura del Segretario. Ogni verbale deve essere sottoscritto con firma del Presidente e del Segretario. Il registro dei verbali, previamente vidimato e numerato progressivamente in ogni pagina, deve essere conservato negli atti dell’Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza ufficiale dell’Associazione. Al Segretario compete di provvedere all’esecuzione formale delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, nonché delle direttive impartite dal Presidente, la controfirma degli atti ufficiali ed il coordinamento dell’attività organizzativa. Il Tesoriere cura gli introiti e le rendite dell’Associazione, investe il patrimonio dell’Associazione esigendone il giusto ricavato, è delegato alla contabilità e, disgiuntamente col Presidente opera sui conti correnti. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente lo sostituisce, assumendo le funzioni del Vice Presidente. Nel caso di impedimento del Presidente, e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo nomina, con elezione a scrutinio segreto, uno dei propri membri che assumerà temporaneamente le funzioni di rappresentanza dell’Associazione. Per le operazioni di voto nel corso dell’Assemblea Straordinaria indetta per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente sarà coadiuvato da almeno tre Scrutatori direttamente e preventivamente proclamati dall’Assemblea. Il Presidente, il Segretario e gli Scrutatori costituiscono la Commissione Elettorale che verifica preliminarmente gli aventi diritto, sovraintende, con poteri decisionale alle operazioni di voto e scrutinio, nel rispetto della stessa maggioranza già contemplata per le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente, al termine dello scrutinio, proclama gli eletti. I bilanci e i rendiconti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti gli Associati, non appena sono stati predisposti dal Consiglio Direttivo, senza ritardi.

Art. 9

E’ facoltà dell’Assemblea straordinaria degli Associati, in caso di riscontro di particolari meriti che sono rimessi ad esclusivo giudizio della stessa, di procedere all’elezione di uno o più Presidenti Onorari che godranno di tale incarico a vita, salvo rinuncia, con la clausola di godere di pari diritti e doveri come i restanti Associati, sia ai fini delle votazioni che della corresponsione della quota annuale di iscrizione.

Art. 10

L’anno sociale è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; ogni Associato è tenuto a versare la quota all’Associazione, entro il 31 Marzo di ogni anno.

La quota associativa annua è stabilita dal C.D..

I praticanti, con apposita delibera annuale del C.D. possono essere esonerati in toto o in parte dal pagamento della quota associativa annuale sino alla loro iscrizione all’Albo professionale ordinario dei Geometri.

I neo iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri potranno godere della riduzione della quota annuale di iscrizione al pari di quanto previsto dal Regolamento del Collegio e con le stesse modalità. Ha diritto al voto l’Associato in regola col pagamento delle quote associative. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili.

Art. 11

I componenti del Consiglio Direttivo che siano dimissionari, deceduti o dichiarati decaduti per motivi richiamati all’art. 4 e art. 8 verranno sostituiti dai primi non eletti nello scrutinio. La nomina di surroga dovrà essere effettuata entro i trenta giorni dalla data delle dimissioni, se non ritirate entro lo stesso termine, del decesso o della decisione di decadenza decisa dal Consiglio e/o dai Probiviri.

Art.12

Il patrimonio dell’Associazione è formato: a) dalle quote versate dagli Associati; b) da eventuali elargizioni liberali e contributi forniti da Enti pubblici e/o privati.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Eventuali avanzi di esercizio devono essere accantonati per gli scopi sociali di cui all’art. 2.

Art. 13

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è obbligatorio devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

Art. 14

Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea Provinciale con un minimo di uno per sezione ovvero per zona territoriale designa anche il Presidente del Collegio ed un supplente, i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso che uno o più probiviri cessino dalla carica prima della naturale scadenza del mandato subentrano i primi non eletti dall’Assemblea Ordinaria. I Probiviri supplenti restano in carica sino alla successiva Assemblea cui spetterà l’eventuale ratifica o rielezione. I nuovi eletti scadono insieme con quelli già in carica. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di regolare la disciplina dei Soci, nell’ambito dell’Associazione, ove questi mancassero ai loro doveri sociali, al rispetto dello Statuto e delle buone norme di comportamento. Provvederà, a richiesta del Consiglio Direttivo o di uno o più Soci, ad istruire i provvedimenti disciplinari ed a deliberare, se nel caso, una delle sanzioni seguenti: a) avvertimento; b) censura scritta; c) sospensione a tempo determinato, non superiore ad un anno; d) radiazione.

L’esecuzione dei suddetti provvedimenti è demandata al Consiglio Direttivo.

NORMA TRANSITORIA

Art. 15

Sino all’entrata in funzione degli Organismi di cui all’art. 5, le Sezioni fino ad oggi esistenti costituiscono organismo interinale che svolge la funzione di Consulta. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile.

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Così modificato a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria in data 14 gennaio 2010

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Vecchio statuto: download (PDF)

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